Art. 23.
(Assistenza sanitaria).

      1. La CR certifica la diagnosi di disforia di genere e autorizza la presa di incarico a vita della persona transgenere da parte del Servizio sanitario nazionale (SSN) per gli interventi di natura chirurgica e ormonale ai sensi del comma 2 dell'articolo 6, facendosi carico, sotto il profilo finanziario e realizzativo, di tutte le cure necessarie. È posto a carico del SSN l'eventuale supporto psicologico o psicoterapeutico, qualora ritenuto necessario. Lo stesso diritto di cura e supporto è garantito alla persona transgenere che ha ottenuto la certificazione necessaria da strutture accreditate ai sensi del comma 4 dell'articolo 6.
      2. Tutti i farmaci estrogeni, progestinici, antiandrogeni, testosteronici che presentano dosaggi adeguati alla terapia ormonale sostitutiva per persone transgenere devono riportare fra le indicazioni terapeutiche la condizione «transgenere», secondo l'inquadramento nosologico della condizione. Il compito di approntare le indicazioni è affidato alla Agenzia italiana del farmaco che vi provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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      3. È posta a carico del SSN la somministrazione delle seguenti categorie di farmaci: estrogeni, progestinici, antiandrogeni, testosterone, analoghi dell'LHRH, antiaggreganti, piastrinici, anticoagulanti, diuretici.